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Archivi per Maggio 2024

SI’ ALLA SCUOLA PRIVATA ANCHE SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE

24 Maggio 2024 Da Staff Lascia un commento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13570/2024

In caso di disaccordo tra i genitori separati (ed entrambi affidatari) sulla scelta della scuola del figlio, pubblica o privata religiosa, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico.

IL CASO

Nell’ambito di una causa di divorzio, una donna presentava un ricorso al fine di ottenere l’autorizzazione ad iscrivere il figlio minorenne, per il ciclo di scuola secondaria di primo grado, presso l’istituto scolastico in precedenza frequentato. Dopo l’audizione del minore, il tribunale autorizzava, salvo differente espresso accordo dei genitori, a procedere, pure senza il consenso del padre, a iscrivere il minore alla scuola secondaria. Si osservava che, in mancanza di un’intesa tra i genitori a favore di un istituto scolastico privato, e non emergendo controindicazioni all’interesse del minore, la decisione non poteva che essere a favore dell’istruzione pubblica, salva l’esistenza di elementi da cui desumere un interesse del minore a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha tenuto conto dell’interesse del ragazzo a proseguire il percorso scolastico presso l’istituto scolastico già frequentato, elemento di stabilità e continuità relazionale e sociale.
Il padre – che non aveva prestato alcun consenso a che il figlio frequentasse una scuola privata – si è rivolto dapprima alla Corte d’appello, che non ha accolto l’impugnazione, e, successivamente, ha adito la Corte di Cassazione lamentando che la scelta della madre “vanifica la laicità delle scuole pubbliche” realizzando una “coazione del minore verso una determinata religione”.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

I Giudici di legittimità si sono occupati di dirimere il contrasto insorto tra separati, ambedue esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scelta della scuola, religiosa o laica, presso cui iscrivere il figlio, ritenendo prevalente l’esigenza di tutelare il preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata. Infatti, il principio di laicità “non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno, rispetto agli altri, pure in gioco”.
In altri termini, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico. Tale principio va infatti bilanciato con altri valori, parimenti di rango costituzionale, come il “benessere del minore e il suo interesse a mantenere i rapporti sociali” già acquisiti.
Nel caso si specie, si è evidenziato che già dall’audizione del minore era emerso il suo desiderio di poter continuare a frequentare lo stesso istituto, “dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti”. Inoltre, dalla relazione psicodiagnostica richiesta da entrambi i genitori, emergeva che il minore “aveva bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo non specificato, di cui soffriva”.
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, sia importante non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come quelle facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
L’impianto seguito dalla Corte di Cassazione è, oltretutto, quello più volte ribadito dalla CEDU (ex multis sentenza n. 54032/22), secondo cui talune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.
Si osservi, peraltro che in caso di contrasto su scelte rilevanti, il giudice, è chiamato, in via del tutto eccezionale ad adottare provvedimenti in luogo dei genitori a “ingerirsi nella vita privata della famiglia”. Nel farlo, il giudice è obbligato a tenere conto “esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata”. “Con la conseguenza – prosegue la decisione – che il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione”.
Ne discende che l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore è da ritenere recessiva dinnanzi al superiore interesse di quest’ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata laddove questa scelta contribuisca ad assicurare una crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: figli, genitori, minori, separazione

Omesso mantenimento all’ex coniuge. Quando scatta il reato?

9 Maggio 2024 Da Staff Lascia un commento

Cass. sent. n.2098/2024

Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione, sia di divorzio.

Il Codice Penale

Il nostro Codice penale tutela la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l’adempimento degli oneri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.

In particolare, l’art. 570-bis («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio») prevede, sulla scia dell’art. 570 c.p. – quest’ultimo applicabile alle famiglie conviventi – l’irrogazione di una pena nei confronti del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Tale norma incriminatrice mira a punire gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi e quelli susseguenti alla sentenza di divorzio, tanto nei confronti dei figli, quanto in favore del coniuge separato o divorziato.

Affinché il reato possa dirsi consumato è necessario che la condotta di sottrazione all’adempimento dei propri obblighi sia una condotta reiterata nel tempo. A tal proposito, si ritiene che una sola condotta omissiva non appaia sufficiente, dato che il termine “si sottrae” implica un comportamento ripetuto nel tempo, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione.

Secondo i Giudici

Secondo i giudici di legittimità l’adempimento in caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento dei figli (e del coniuge) non autosufficienti economicamente, deve presentarsi «serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire». In casi simili, stante la statuizione del giudice civile sui presupposti che giustificano la corresponsione e l’entità del mantenimento, in sede penale non sarà necessario ripetere l’accertamento relativo alla mancanza di mezzi di sussistenza. (Cass. sent. n. 43311 del 2023).

Pertanto, ancorché impossibile determinare ex ante quante omissioni siano effettivamente necessarie affinché si configuri il reato in oggetto, l’orientamento prevalente è incline a ritenere che anche la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per due mensilità consecutive sia sufficiente per l’applicazione dell’art. 570 bis c.p. a condizione che da tale omissione sia derivato un pregiudizio serio e apprezzabile per il soggetto beneficiario.

La Cassazione

Tuttavia, la Cassazione ritiene che l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570-bis c.p. sia in concreto ostativa all’irrogazione della relativa pena. Secondo la Corte di Cassazione, per escludere la sussistenza della fattispecie de qua non può dirsi sufficiente l’allegazione, da parte dell’agente/obbligato, di una “mera” difficoltà economica, essendo necessaria, per contro, la dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità assoluta di adempiere o, comunque, in un contesto di vera e propria indigenza economica.

Nello specifico, tale situazione di assoluta indigenza non può dirsi assimilabile ad una situazione di difficoltà economico-finanziaria transitoria. Occorrerà infatti valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto e ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l’ex obbligato a versare l’assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali dell’obbligato, della solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socio-economico. (Cass. sent. n. 2098/2024)

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: mantenimento, mantenimento coniuge

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