E’ l’istituto con cui un minore, dichiarato in stato di adottabilità, ovvero in stato abbandono, diviene figlio a tutti gli effetti della coppia adottante. Una coppia per poter adottare deve essere dichiarata idonea dal Tribunale per i Minorenni, ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, e devono avere i seguenti requisiti: devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza nessuna separazione di fatto o devono aver convissuto, prima del matrimonio, in modo stabile e continuativo, per almeno tre anni; la differenza di età tra adottato e adottante deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni.
Nuova convivenza? Sì alla revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge
Di grande interesse la recente pronuncia della Suprema Corte in materia di rapporti economici fra coniugi, con la quale è stata affermata piena rilevanza sulla condizione economica del coniuge divorziato della stabile convivenza, o meglio della formazione di nuova famiglia di fatto da parte del soggetto già beneficiario dell'assegno divorzile. … [Continua...] infoNuova convivenza? Sì alla revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge
Lascia un commento