E’ l’istituto con cui un minore, dichiarato in stato di adottabilità, ovvero in stato abbandono, diviene figlio a tutti gli effetti della coppia adottante. Una coppia per poter adottare deve essere dichiarata idonea dal Tribunale per i Minorenni, ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, e devono avere i seguenti requisiti: devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza nessuna separazione di fatto o devono aver convissuto, prima del matrimonio, in modo stabile e continuativo, per almeno tre anni; la differenza di età tra adottato e adottante deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni.
Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenere conto ai fini dell’assegno di divorzio
Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenero conto ai fini dell'assegno di divorzio. Le Sezioni unite della Cassazione, con la recentissima sentenza n. 35385, prendendo atto del mutamento dei costumi inseriscono nel computo della “durata” del matrimonio anche il periodo che precede le nozze laddove si sano state fatte scelte determinanti per il matrimonio stesso. Il caso Una donna lamentava … [Continua...] infoConvivenza prematrimoniale: se ne deve tenere conto ai fini dell’assegno di divorzio
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