E’ l’istituto con cui un minore, dichiarato in stato di adottabilità, ovvero in stato abbandono, diviene figlio a tutti gli effetti della coppia adottante. Una coppia per poter adottare deve essere dichiarata idonea dal Tribunale per i Minorenni, ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, e devono avere i seguenti requisiti: devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza nessuna separazione di fatto o devono aver convissuto, prima del matrimonio, in modo stabile e continuativo, per almeno tre anni; la differenza di età tra adottato e adottante deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni.
Figli nati da genitori non coniugati: validi gli accordi sul mantenimento solo se rispondono all’interesse della prole
Figli nati da genitori non coniugati: valido l'accordo sul mantenimento solo se risponde all'interesse della prole. I genitori non coniugati, alla cessazione della convivenza, possono raggiungere un accordo circa il mantenimento dei figli. Tale pattuizione è valida anche in assenza di un previo controllo giudiziale. Si tratta di un negozio espressione dell'autonomia privata che, tuttavia, … [Continua...] infoFigli nati da genitori non coniugati: validi gli accordi sul mantenimento solo se rispondono all’interesse della prole
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