Il diritto di famiglia ha subito due riforme fondamentali: una nel 1975 (L. 151/1975) in cui venne sancita l’eguaglianza tra i coniugi nei rapporti personali e patrimoniali, sia tra di loro che nei confronti dei figli. Da ultimo, nel 2014 è intervenuta un’ulteriore riforma con la quale i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi, i quali dunque godono degli stessi diritti; la concezione di “potestà genitoriale” viene sostituita adesso dalla definizione di “responsabilità genitoriale”; viene sancito il diritto dei nonni a perpetrare rapporti con i nipoti, anche in caso di separazione dei genitori del bambino. Qualora venisse negato loro questo diritto, si può ricorrere al tribunale; in caso di separazione da parte dei genitori, il minore deve avere una residenza abituale, cioè prevalente, anche in caso di affidamento condiviso.
L’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria
L’affidamento condiviso, ex art. 337ter c.c., non presuppone la frequentazione paritaria. L’affidamento condiviso è volto a garantire al minore il mantenimento del rapporto affettivo con entrambi i genitori. Ed in particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 giugno 2021 n. 17222, afferma che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente debba essere il risultato … [Continua...] infoL’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria
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