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Telefonate del figlio con l’ex coniuge: ascoltare è reato se non c’è pericolo per il minore

14 Marzo 2024 Da Staff Lascia un commento

Telefonate del figlio con l’ex coniuge: ascoltare è reato se non c’è pericolo per il minore.
A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte Sez. V penale con la recente sentenza n.7470/2024.

La questione giuridica

Accade spesso che un genitore ascolti (e talvolta financo registri) le telefonate tra il figlio minore e l’altro genitore separato.
In genere ciò avviene in un contesto di alta conflittualità tra i coniugi, in cui non è infrequente che i genitori tendano ad intrattenere conversazioni telefoniche volte a screditare l’altra figura genitoriale. 
In questi casi, tuttavia, il rischio è quello di integrare la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 617 c.p., secondo cui “chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni”. 

La vicenda

Il Tribunale di Ancona condannava in primo grado una donna per aver posto in essere una condotta illecita quale quella di ascolto e registrazione delle conversazioni tra il marito dal quale si era separata e la figlia di appena dieci anni.
La donna proponeva appello rilevando che i toni del padre nel corso delle telefonate fossero spiccatamente aggressivi e connotati da un intento di prevaricazione.
La Corte di Appello di Ancona, respingendo l’argomento difensivo della donna, confermava la sentenza dei giudici di prime cure.

La donna ricorreva in Cassazione

I legali della donna ricorrevano in Cassazione, sostenendo che la loro assistita non fosse responsabile del reato a lei ascritto. Ritenevano infatti che – nel corso delle telefonate tra padre e figlia – anche lei interloquiva con l’ex marito, venendo quindi a mancare il carattere fraudolento dell’ascolto.
Si rimarcava peraltro che, pur assumendo che si trattasse di comunicazioni riservate, il comportamento aggressivo e prevaricatore del padre aveva reso necessario l’intervento di incursione della donna. Ciò non soltanto per evitare che la minore potesse trarre pregiudizio dalle telefonate, ma anche per impedire che il Tribunale civile accogliesse la richiesta dell’uomo di collocare presso di lui la bambina.
Tale circostanza avrebbe fatto venir meno la condotta intrusiva in quanto la donna avrebbe agito in uno stato di necessità e a tutela della minore, determinando l’applicazione delle scriminanti di cui agli artt. 54 (stato di necessità) e 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) che escludono l’antigiuridicità del fatto. 

La decisione degli Ermellini

La Cassazione, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha chiarito che il reato di cui all’art. 617 c.p. può essere scriminato dall’esercizio legittimo del potere del genitore che discende dal dovere di vigilanza sulla prole. La scriminante deve essere valutata ex ante e non esclusivamente in base al contenuto emerso dalle conversazioni ascoltate “fraudolentemente”. 
Nel caso in esame i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della donna ritenendo che il fatto non potesse essere scriminato.
L’intrusione della donna nelle comunicazioni, infatti, non è determinata da una effettiva necessità e non è funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito.
Potrebbe anche interessarti “Addebito: spetta al coniuge infedele provare la preesistenza della crisi rispetto al tradimento”. Leggi qui.
 
 
 
 
 

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Conto cointestato agli ex: il denaro depositato sul conto corrente si presume appartenere ad entrambi i titolari. È comunque possibile provare l’origine personale delle somme. 

1 Marzo 2024 Da Staff Lascia un commento

Conto cointestato: il denaro depositato sul conto corrente cointestato a marito e moglie in comunione legale si presume che appartenga ad entrambi (Cass. Civ. Sez. I Ord. n. 28772 del 17 ottobre 2023).
L’ex che, al momento dello scioglimento della comunione legale, vuole far valere una situazione giuridica diversa può sempre dare la prova contraria la quale deve essere valutata dal giudice di merito. 
In particolare, il ricorrente dovrà dimostrare anzitutto che si tratti di beni «personalissimi», che gli appartenevano prima della comunione o che egli ha ricevuto durante la comunione per successione o donazione. 

Come superare la presunzione del carattere comune del denaro

Il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo  scioglimento della comunione, esige che sia provata non solo l’origine personale del denaro, ma anche che sia stato conservato e non usato per i bisogni della famiglia. Le spese effettuate per i bisogni della famiglia, che traggono provvista nel conto cointestato, riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 143 del Codice civile, non determinano alcun diritto al rimborso tra i coniugi. 
In altri termini, non è possibile chiedere il rimborso dei prelievi di denaro da un conto cointestato (ancorché esso sia alimentato in maniera quasi esclusiva da uno solo dei coniugi) laddove essi siano stati effettuati per far fronte alle necessità familiari. 
Sono questi i principi – precisati dalla Cassazione – che governano il destino delle somme depositate sul conto cointestato ai coniugi quando questi si separano.

Doveri scaturenti dal matrimonio

L’art. 143 c.c. prevede che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Ne consegue che un coniuge non può chiedere all’altro di rimborsare le spese che ha effettuato, attingendo al conto cointestato, per i bisogni della famiglia e che siano riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c.
Viceversa, il coniuge che ha effettuato spostamenti di denaro a proprio vantaggio, per spese voluttuarie e non nell’interesse della famiglia, ha un obbligo di rimborso, in favore dell’altro coniuge, della metà delle somme prelevate dal patrimonio comune.

Potrebbe interessarti: “Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenere conto ai fini dell’assegno di divorzio”. Leggi qui.”

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