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Femminicidio : il male “travestito” d’amore

5 Marzo 2014 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

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Se dal delitto deriva la morte di una persona, il responsabile può subire fino a ventiquattro anni di reclusione.
 
Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di minore degli anni quattordici. 
 
Per quanto riguarda il delitto di “stalking”, poi, è stata innalzata fino a cinque anni la pena della reclusione irrogabile nei confronti di chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un grave stato d’ansia o paura o da indurre uno stato di timore per l’incolumità propria o di un familiare o sia tale da costringere la vittima “ad alterare le proprie abitudini di vita”.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da persona legata da vincolo affettivo alla vittima o attraverso strumenti informatici o telematici, quindi anche tramite internet. Con la modifica normativa, è venuto meno il riferimento al coniuge “legalmente separato”; pertanto, il delitto è configurabile, anche se il reato è commesso dal coniuge separato “di fatto”.
 
La nuova legge ha previsto l’irrevocabilità della querela proposta dalla persona offesa, nel caso in cui il fatto sia commesso con minacce reiterate ai sensi dell’art. 612 secondo comma c.p., al fine di sottrarre la vittima al rischio di subire nuove intimidazioni tendenti alla remissione della querela stessa. 
 
Negli altri casi, la remissione della querela può avvenire solo in sede processuale.
 
Inoltre, è stata prevista la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai soggetti di nazionalità straniera che siano vittime di violenza in Italia.
 
È, inoltre, ammesso il ricorso alle intercettazioni telefoniche anche nel caso in cui si proceda per il delitto di stalking.
 
Infine, la nuova normativa prescrive obblighi di informazione nei confronti della persona offesa di delitti commessi con violenza sancendo, in ogni caso (e quindi a prescindere dalla circostanza che abbia dichiarato, in sede di querela, di volerne essere informata), il suo diritto di ricevere la notifica della richiesta di archiviazione del procedimento, a cura del Pubblico Ministero. 
 
È stato previsto, in materia di avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., che, qualora si proceda per il reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, tale avviso sia notificato anche al difensore della persona offesa, o in mancanza di questo, alla persona offesa stessa. 
 
Inoltre, in sede di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali di cui all’art. 299 c.p.p., nei procedimenti in questione, tali provvedimenti devono essere comunicati immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio assistenziali e al difensore della persona offesa, o in mancanza di quest’ultimo, alla medesima.
 
La richiesta di revoca e di sostituzione delle suddette misure deve essere altresì notificata presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, a quest’ultima.
 
Si tratta di previsioni normative che consentono alla persona offesa di essere adeguatamente informata in merito ai suddetti procedimenti al fine di esplicare al meglio la propria attività difensiva, in considerazione della particolare delicatezza degli interessi e dei diritti in gioco.
 
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