La nuova procedura per semplificare l’iter di separazione è poco usata dagli italiani, i tempi non sembrano sostanzialmente più brevi ed inoltre è obbligatoria la presenza di due avvocati, a differenza della separazione consensuale ove ne basterebbe uno.
Di che cosa si tratta in concreto?
MODALITA’ E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
1. INTRODUZIONE
In materia di famiglia tra gli strumenti finalizzati a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e, pertanto, alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, particolare rilievo assume la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati e quella dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.
Introdotte dal Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n. 162 che ha istituito la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 6) nonché la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art. 12).
I principali benefici dei nuovi istituti sono senz’altro rinvenibili nella tangibile contrazione dei tempi e dei costi rispetto le procedure ordinarie, tuttavia, per il loro esperimento sono necessarie determinate condizioni.
2. PRESUPPOSTI, TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Per accedere alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA, entrata in vigore 12 settembre 2014, è necessario l’accordo tra i coniugi i quali dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale stabiliscono le modalità della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle condizioni per la separazione o il divorzio già consumato. In mancanza, l’unica strada alternativa è quella della procedura giudiziale. La convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (art. 6).
I coniugi, nella stipula della convenzione scritta di negoziazione assistita, dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo che non può essere inferiore a 1 mese, né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.
L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che dovranno autenticare le firme (artt. 2 e 5), e dare atto di avere tentato la conciliazione delle parti e informato i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare.
In presenza di figli minori si darà atto dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori (art. 6).
L’accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
Passando all’aspetto pratico, cerchiamo di esplicitare il percorso procedurale della negoziazione assistita dall’avvio sino alla sua conclusione.
Premesso che, in materia familiare, non vi è un obbligo di negoziare ma una mera facoltà, il procedimento viene avviato con il conferimento del mandato di uno dei coniugi all’avvocato (uno o più) prescelto per l’avvio della procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni degli stessi.
Questi è tenuto ad informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita. Qualora il coniuge decida di avvalersi della negoziazione assistita l’avvocato formulerà, per iscritto, l’invito all’altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia.
In ipotesi di accordo lo stesso deve contenere la modifica dello status dei coniugi (da sposati a separati o divorziati), gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 c.c. – si tratta di trasferimenti di immobili, altri diritti reali e, in generale, degli atti sottoposti a trascrizione -, per procedere alla trascrizione dello stesso, occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5 c. III).
In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti) l’accordo concluso deve essere trasmesso, senza alcun apposizione di termine, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio.
Se questi rileva delle irregolarità non concede il “nulla osta”. Le parti in questo caso o rinegoziano l’accordo e ripetono l’iter ovvero procedono in via giudiziale.
In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti l’accordo, questa volta nel termine perentorio di 10 giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al PM che può “autorizzarlo” se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale.
Al rilascio del “nulla osta” ovvero della ”autorizzazione”, a seconda dei casi sopra visti, l’avvocato è tenuto a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l’accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
Come detto, in presenza di figli e, pertanto, nella sola ipotesi di “autorizzazione”, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni (art. 6 c. III); copia dello stesso deve essere inviata anche al Consiglio dell’Ordine degli Avocati per fini statistici.
3. SEPARAZIONE, DIVORZIO E MODIFICHE DINNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
Ai sensi dell’art. 12 DL 132/2014, i coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Competente territorialmente è l’ufficio di stato civile del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio nonché, a differenza di quanto visto per la negoziazione assistita, il comune di residenza di uno dei coniugi.
Si tratta pertanto di competenza territoriale alternativa, rimessa alla libera volontà delle parti.
Le stesse possono farsi assistere da un avvocato, pertanto, non vi è alcun obbligo di patrocinio legale e, sotto l’aspetto puramente economico, la procedura avrà un costo massimo di 16 euro, atteso che la spesa richiesta dal Comune non potrà superare l’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio (art. 12 c. VI).
Tuttavia l’accesso ad un simile istituto prevede diversi “vincoli” e potrà essere utilizzato in limitatissimi casi.
Ed invero, l’accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti.
Tuttavia, il vero impedimento per l’accesso alla procedura è rappresentato dal fatto che l’accordo non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12 c. III), in altri termini, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica.
4. MODALITA’ APPLICATIVE
I coniugi, con l’assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all’ufficiale dello stato civile la loro volontà di separarsi ovvero di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, secondo le modalità concordate tra essi.
L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
Da rammentare, infine, che l’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio, e non da quella della conferma.
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