• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Negoziazione assistita: luci e ombre

30 Marzo 2015 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Condivisione dei contenuti:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • Linkedin

La nuova procedura per semplificare l’iter di separazione è poco usata dagli italiani, i tempi non sembrano sostanzialmente più brevi ed inoltre è obbligatoria la presenza di due avvocati, a differenza della separazione consensuale ove ne basterebbe uno.

Di che cosa si tratta in concreto? 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

1. INTRODUZIONE

     In materia di famiglia tra gli strumenti finalizzati a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e, pertanto, alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, particolare rilievo assume la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati e quella dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.

Introdotte dal Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n. 162 che ha istituito la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 6) nonché la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art. 12).

I principali benefici dei nuovi istituti sono senz’altro rinvenibili nella tangibile contrazione dei tempi e dei costi rispetto le procedure ordinarie, tuttavia, per il loro esperimento sono necessarie determinate condizioni.

2. PRESUPPOSTI, TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

     Per accedere alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA, entrata in vigore 12 settembre 2014, è necessario l’accordo tra i coniugi i quali dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale stabiliscono le modalità della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle condizioni per la separazione o il divorzio già consumato. In mancanza, l’unica strada alternativa è quella della procedura giudiziale. La convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (art. 6).

I coniugi, nella stipula della convenzione scritta di negoziazione assistita, dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo che non può essere inferiore a 1 mese, né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.

L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che dovranno autenticare le firme (artt. 2 e 5), e dare atto di avere tentato la conciliazione delle parti e informato i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare.

In presenza di figli minori si darà atto  dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori (art. 6).

L’accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

Passando all’aspetto pratico, cerchiamo di esplicitare il percorso procedurale della negoziazione assistita dall’avvio sino alla sua conclusione.

Premesso che, in materia familiare, non vi è un obbligo di negoziare ma una mera facoltà, il procedimento viene avviato con il conferimento del mandato di uno dei coniugi all’avvocato (uno o più) prescelto per l’avvio della procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni degli stessi.

Questi è tenuto ad informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita. Qualora il coniuge decida di avvalersi della negoziazione assistita l’avvocato formulerà, per iscritto, l’invito all’altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia.

In ipotesi di accordo lo stesso deve contenere la modifica dello status dei coniugi (da sposati a separati o divorziati), gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 c.c. – si tratta di trasferimenti di immobili, altri diritti reali e, in generale, degli atti sottoposti a trascrizione -, per procedere alla trascrizione dello stesso, occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5 c. III).

In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti) l’accordo concluso deve essere trasmesso, senza alcun apposizione di termine, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio.

Se questi rileva delle irregolarità non concede il “nulla osta”. Le parti in questo caso o rinegoziano l’accordo e ripetono l’iter ovvero procedono in via giudiziale.

In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti l’accordo, questa volta nel termine perentorio di 10 giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al PM che può “autorizzarlo” se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale.

     Al rilascio del “nulla osta” ovvero della ”autorizzazione”, a seconda dei casi sopra visti, l’avvocato è tenuto a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l’accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.

Come detto, in presenza di figli e, pertanto, nella sola ipotesi di “autorizzazione”, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni (art. 6 c. III); copia dello stesso deve essere inviata anche al Consiglio dell’Ordine degli Avocati per fini statistici.

3. SEPARAZIONE, DIVORZIO E MODIFICHE DINNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Ai sensi dell’art. 12 DL 132/2014, i coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Competente territorialmente è l’ufficio di stato civile del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio nonché, a differenza di quanto visto per la negoziazione assistita, il comune di residenza di uno dei coniugi.

Si tratta pertanto di competenza territoriale alternativa, rimessa alla libera volontà delle parti.

Le stesse possono farsi assistere da un avvocato, pertanto, non vi è alcun obbligo di patrocinio legale e, sotto l’aspetto puramente economico, la procedura avrà un costo massimo di 16 euro, atteso che la spesa richiesta dal Comune non potrà superare l’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio (art. 12 c. VI).

Tuttavia l’accesso ad un simile istituto prevede diversi “vincoli” e potrà essere utilizzato in limitatissimi casi.

Ed invero, l’accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti.

Tuttavia, il vero impedimento per l’accesso alla procedura è rappresentato dal fatto che l’accordo non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12 c. III), in altri termini, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica.

4. MODALITA’ APPLICATIVE

I coniugi, con l’assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all’ufficiale dello stato civile la loro volontà di separarsi ovvero di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, secondo le modalità concordate tra essi.

L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

Da rammentare, infine, che l’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio, e non da quella della conferma.

Condivisione dei contenuti:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • Linkedin

Archiviato in:I nostri articoli

Affido super esclusivo? no se a fondarlo è la PAS

Con l'ordinanza n. 13217 del maggio del 2021, la Corte di Cassazione torna a fornire una guida da seguire nel caso in cui un genitore chieda in giudizio l'affido del figlio minore nelle forme dell'affidamento super esclusivo. Il caso Nel caso di specie la richiesta trovava fondamento nella circostanza che l'altro genitore (la madre nel caso de quo) era stata dichiarata, in sede di consulenza … [Continua...] infoAffido super esclusivo? no se a fondarlo è la PAS

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Footer

Dal nostro blog

Rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento, come funziona?

Lavoro casalingo? l’assegno di mantenimento deve essere più alto

Assegno divorzile: il giudice deve contemporaneamente prendere in esame tutti i parametri valutativi indicati dall’art. art. 5 della legge 898/1970?

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2023 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.