Sulla delicata questione relativa alle conseguenze che la costituzione di una famiglia di fatto ha sui rapporti economici fra i coniugi ed in capo al soggetto obbligato, lo Studio Arcoleo si è soffermato più volte. Si è già scritto su una pronuncia della Suprema Corte con la quale è stata affermata piena rilevanza sulla condizione economica del coniuge divorziato della stabile convivenza, o meglio della formazione di nuova famiglia di fatto da parte del soggetto già beneficiario dell’assegno divorzile.
Si riporta di seguito la massima giurisprudenziale: (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2015 n. 6855 (Pres. Forte, rel. Dogliotti) “La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici. Infatti, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. La perdita dell’assegno è definitiva e non si realizza una fase di quiescenza (che può terminare con la fine della convivenza). “
Con una recente pronuncia del 29 settembre 2016 n. 19345, la Suprema Corte torna sull’argomento, confermando che l’instaurazione di un nucleo familiare di fatto da parte di un coniuge divorziato, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Sarà pertanto possibile richiedere in via giudiziale, la modifica dei provvedimenti già resi fra le parti in sede di divorzio, ottenendo la revoca dell’obbligo di contribuzione nei confronti del coniuge divorziato che ha formato un nuovo nucleo familiare ancorchè di fatto.
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