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Divorzio: Il “tenore di vita” arriva al capolinea: il nuovo criterio per la determinazione dell’assegno è l’ “indipendenza economica” (Cass. sez. I. 10 maggio 2017 n. 11504)

24 Maggio 2017 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione elabora un nuovo criterio per la determinazione dell’assegno di divorzio a favore dell’ex coniuge. I giudici della Suprema Corte, infatti, mandano in soffitta il vecchio criterio del <<tenore di vita>>, precedentemente utilizzato per la concessione del beneficio.

La vicenda trae origine da un ricorso proposto dall’ex moglie avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano del marzo 2014, che verteva su quattro punti, tutti dichiarati infondati. Particolare rilievo ai fini di questa analisi assume, soprattutto il secondo motivo di gravame, in cui la ricorrente aveva eccepito la violazione dell’art. 5 co. 6 della L. 898/1970, per non avere il giudice distrettuale verificato l’effettiva disponibilità di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita matrimoniale della ricorrente o la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

La Corte, correggendo la motivazione in punto di diritto, coglie l’occasione per una disamina sull’istituto del divorzio e sui presupposti dell’assegno di mantenimento stabilito ai sensi del citato comma 6. I Giudici affermano che “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso […] la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” e gli ex coniugi devono considerarsi persone singole, sia per quanto attiene ai rapporti personali, sia patrimoniali.

Dalla lettura dell’art. 5 co. 6 emerge che vi sono due fasi nella determinazione del diritto all’assegno: l’ an debeatur (sul riconoscimento del diritto) e il quantum debeatur (che interviene all’esito positivo della precedente fase). Il diritto, spiega la Corte, viene determinato <<non in ragione di un rapporto matrimoniale ormai estinto, bensì in considerazione […] della seconda fase>>, appunto quella post divorzio da cui scaturisce la c.d. solidarietà post-coniugale, a sostegno del coniuge economicamente più debole, anche ai sensi dell’art. 2 e 23 Cost. Il giudizio, quindi opera sulla base di un <<sintagma>>, come spiegano gli Ermellini: <<adeguatezza/inadeguatezza>> dei mezzi di sussistenza e <<possibilità/impossibilità>> di procurarseli per ragioni oggettive.

Volto lo sguardo alla precedente disciplina dell’assegno di divorzio, con il richiamo di due sentenze “gemelle” del 1990, che avevano utilizzato come parametro il <<tenore di vita>>, per bilanciare la concezione patrimonialistica del matrimonio come “sistemazione definitiva”, che doveva ritenersi superata, con un costume sociale ancora caratterizzato da <<modelli di matrimonio più tradizionali>> (così, Cass. n. 11490/1990), la Suprema Corte evidenzia come, a distanza di 27 anni da allora, la situazione sia profondamente cambiata e pertanto questo modello può ritenersi abbondantemente superato, <<essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità>>:  infatti è possibile scioglierlo anche previo accordo tra le parti. Oggi, inoltre, la persona beneficiaria è libera, rinunciando all’assegno, di formare una famiglia di fatto: questo fa comprendere come l’interesse sotteso all’istituto è <<non il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento dell’indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi  la funzione – esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile>>.

Il parametro dell’indipendenza economica, già stabilito dal legislatore all’art. 337bis, sull’assegno del mantenimento a favore dei figli maggiorenni non auto-sufficienti, diventa, nell’interpretazione estensiva della Corte, utile per determinare l’an debaeatur, alla luce di alcuni indici, quali: <<1) il possesso di redditi di qualsiasi specie e di cespiti mobiliari e immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri […] e del costo di vita nel luogo di residenza 2) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente ed autonomo; 3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione>>.

Superato positivamente questo giudizio, il quantum debeatur sarà informato alla solidarietà economica tra gli ex coniugi, nel loro status di persone singole.

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