• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Affido condiviso e affidamento esclusivo

14 Marzo 2014 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La Legge n. 54/2006 e l’“affido condiviso”

La Legge n. 54/2006 ha introdotto il c.d. “affido condiviso”.

Prima di allora, in Italia vi era come regola generale quella dell’affidamento esclusivo nei confronti di un solo genitore che limitava l’esercizio della potestà dell’altro genitore non affidatario. L’affido c.d. congiunto, conferito ad entrambi i genitori, costituiva invece un’eccezione.

In seguito all’introduzione della Legge n. 54/2006 si è affermata come forma principale di affidamento quella dell’ “affido condiviso” che ha come presupposto l’assenza di conflittualità insanabili tra i genitori.

Pertanto, anche in caso di separazione, i figli hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti, ad esempio i nonni e i parenti.
Quando il giudice dispone l’affidamento condiviso provvede anche sulla residenza dei figli. Viene quindi precisato presso quale dei genitori la prole deve vivere abitualmente.
Il provvedimento del giudice deve stabilire i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore.

Affidamento esclusivo

Si tratta della forma di affidamento maggiormente diffusa fino alla riforma del 2006.

Essa prevede l’affidamento esclusivo ad un solo genitore presso cui viene stabilita la residenza del minore. L’altro genitore non affidatario può, in tal caso, esercitare il diritto di visita nei confronti della prole e contribuire a prendere le decisioni di maggiore interesse.

 La nuova disciplina della “responsabilità genitoriale” in caso di crisi della coppia: sulla strada dell’ “affido condiviso”

Punto centrale di tutta la disciplina è il principio secondo cui deve essere preservato, anche in seguito ad una crisi del rapporto genitoriale, il preminente diritto – interesse del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L’ art. 337 ter c.c., inserito come detto dalla L. 154/2013, conferma il principio della bi-genitorialità ossia l’idea secondo cui la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

I figli sono di regola affidati ad entrambi i genitori che si ripartiscono l’esercizio della responsabilità, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal giudice. Ciò significa che, ai sensi del sopra detto articolo, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, sempre tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice che potrà stabilire, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che la responsabilità sia esercitata separatamente.

Permane l’obbligo di mantenimento della prole a carico dei genitori, in proporzione ai redditi di ciascuno di loro. Laddove sia necessario, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno di mantenimento, adeguato automaticamente agli indici del costo della vita e calcolato tenuto conto delle esigenze del figlio, delle risorse economiche di entrambi i genitori, del tenore di vita goduto dal figlio durante le convivenza e del tempo di permanenza presso ciascun genitore.

L’affidamento esclusivo ad un solo genitore

Il nuovo art. 337 quater c.c. prevede l’ipotesi in cui l’affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi:

–        qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore (primo comma);

–        nell’ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l’affidamento esclusivo.

Quanto la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha comunque il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può presentare ricorso al Tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Diritti dei figli maggiorenni

Occorre considerare che il giudice, ai sensi dell’art. 337 septies c.c., può dettare provvedimenti nei confronti dei figli maggiorenni che non siano ancora indipendenti economicamente autorizzando il pagamento di un assegno periodico nei loro confronti. Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto, salvo che il giudice decida diversamente.

Per quanto riguarda i figli maggiorenni affetti da handicap si applicano le disposizioni sui figli minori.

L’ascolto del minore

Nell’emanare i provvedimenti nell’interesse della prole, il giudice può assumere, anche d’ufficio, qualsiasi mezzo di prova.

La Legge n. 154/2013 ha reso obbligatorio l’ascolto del minore nell’ambito dei procedimenti in cui devono essere emanati dei provvedimenti che lo riguardano, salvo nell’ipotesi in cui ciò sia per lui pregiudizievole.

La norma era già prevista nell’impianto originario della Legge n. 54/2006 e ne è stata ulteriormente rafforzata la disciplina all’art. 337 octies c.c. al fine di renderne effettiva l’applicazione.

Affidamento etero – familiare

L’affidamento etero – familiare è un importante istituto previsto dalla Legge n. 184/1983 in materia di adozione.

Ogni minore, ai sensi dell’art. 2 della Legge 184/1983, ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori esercenti la responsabilità non possono ostare all’esercizio di tale diritto da parte del minore.

Tuttavia, nei casi in cui la famiglia di origine sia temporaneamente incapace di provvedere ai suoi bisogni materiali e morali è prevista la possibilità che egli possa essere affidato ad un’altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola oppure ad una comunità di tipo familiare.

Il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicare specificatamente i motivi della sua emanazione, i tempi e i modi di esercizio dei poteri dell’affidatario, il periodo di durata dello stesso, il servizio locale cui è attribuita la vigilanza.

In tale ipotesi, il soggetto affidatario potrà esercitare la responsabilità genitoriale e ricevere le prestazioni previdenziali relative al minore.

Egli deve accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione.

Il periodo di durata dell’affidamento etero – familiare è limitato poiché la ratio dell’istituto è di provvedere nell’immediatezza alla tutela del minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare adeguato. Ciò significa che, trascorso tale periodo, il minore potrà far rientro presso la propria famiglia di origine e solo nel caso in cui quest’ultima continui a essere inidonea a provvedere ai suoi interessi, si avvierà il procedimento di adozione.

Condivisione dei contenuti:


  • Facebook



  • Twitter


  • Linkedin

Archiviato in:I nostri articoli

Il genitore che scredita l’altro agli occhi della prole può essere condannato a risarcire il danno

Gli artt. 147, 315 bis, 337 ter, co 3, e 332 bis cod. civ., recentemente modificati dalla l. 219/2012 e dal D.lgs. 154/2013, fissano, in ossequio all’art. 30 Cost., la regola della comune responsabilità genitoriale, valida anche in caso di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla stregua della quale i figli nati sia in costanza, sia fuori dal matrimonio hanno il … [Continua...] infoIl genitore che scredita l’altro agli occhi della prole può essere condannato a risarcire il danno

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.