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Nuova convivenza? Sì alla revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge

20 Aprile 2015 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

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Di grande interesse la recente pronuncia della Suprema Corte in materia di rapporti economici fra coniugi, con la quale è stata affermata piena rilevanza sulla condizione economica del coniuge divorziato della stabile convivenza, o meglio  della formazione di nuova famiglia di fatto da parte del soggetto già beneficiario dell’assegno divorzile.

Si riporta di seguito la massima giurisprudenziale: (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2015 n. 6855 (Pres. Forte, rel. Dogliotti) “La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici. Infatti, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. La perdita dell’assegno è definitiva e non si realizza una fase di quiescenza (che può terminare con la fine della convivenza). “

E’ possibile pertanto richiedere in via giudiziale, la modifica dei provvedimenti già resi fra le parti in sede di divorzio, ottenendo la revoca dell’obbligo di contribuzione nei confronti del coniuge divorziato che ha formato un nuovo nucleo familiare ancorchè di fatto.

Lo Studio Legale Arcoleo  predisporrà su richiesta dell’interessato ricorso al fine di essere sgravati economicamente dall’obbligo contributivo nei confronti del coniuge che già beneficiava di un assegno divorzile, il quale, intraprendendo una stabile convivenza e formando una famiglia, perde il predetto beneficio economico.

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