Non può contrarre matrimonio: l’interdetto per infermità di mente, o chi al momento del matrimonio è incapace di intendere e volere; chi è vincolato da un precedente matrimonio civile; di rapporti di parentela , affinità , adozione. Costituisce, infine, impedimento l’omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte.
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Matrimonio acattolico
Non costituisce un tertium genus rispetto al matrimonio civile e quello concordatario, ma è una forma particolare del matrimonio civile, con la differenza di essere celebrato da un ministro del culto acattolico, il quale assume la veste di delegato dall’ufficiale di stato civile.
Matrimonio concordatario
E’ un unione con rito cattolico, che produce altresì effetti civili. Si celebra in chiesa, davanti al ministro di culto – che ricopre anche il ruolo di ufficiale di stato civile – e davanti alla comunità. Il matrimonio concordatario è quello che dona il sacramento e allo stesso tempo è un contratto con effetti civili. Infatti come nel matrimonio civile è obbligatorio leggere agli sposi, alla presenza dei testimoni gli artt. 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) 147 (doveri verso i figli) del codice civile.
Matrimonio civile
E’ il matrimonio celebrato da un ufficiale di stato civile (o da persona da esso delegata) in Comune o in luoghi a tal fine deputati dal regolamento comunale. Produce gli effetti previsti dall’ordinamento civile, ma non ha alcuna rilevanza dal punto di vista religioso.