In tema di spese straordinarie più volte si è trovata a dovere intervenire la Suprema Corte, a fronte della errata e/o opposta interpretazione delle voci di spesa da parte dei coniugi o della coppia.
Al fine di fronteggiare detta problematica molti Tribunali hanno stilato linee di comune intesa, unitamente ad associazioni forensi ed ai consigli dell’Ordine territoriale, per la individuazione e suddivisione delle spese straordinarie, indicandone le categorie, la modalità di assunzione e di compartecipazione da parte dei coniugi obbligati.
Intento è quello di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo, con la maggiore certezza possibile, quale intendere come spesa ordinaria e dunque contenuta nell’assegno di mantenimento, e quale straordinaria, (e fra queste quelle che devono essere previamente concordate e quelle da effettuarsi anche senza il preventivo consenso del coniuge) in quanto non oggettivamente prevedibile nell’an e nel quantum.
Il protocollo del Tribunale di Roma distingue pertanto fra:
- spese comprese nell’assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione, tasse scolastiche (eccetto universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola, pre scuola e dopo scuola e baby sitter se già presente nella organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici;
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi:
- scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private, iscrizioni e spese universitarie pubbliche e private, viaggi di istruzione, pre scuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce dopo la separazione dei coniugi, spese per attività ludica, corsi di lingua, attività artistiche, informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
- spese sportive: attrezzatura sportiva, attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia;
- spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo, e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
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