Importanti novità giurisprudenziali sono intervenute in materia di assegnazione della casa coniugale.
Nello specifico il Tribunale di Bari, con sentenza del 24.4.18, è stato chiamato a pronunciarsi circa la possibilità per il coniuge separato di opporre il provvedimento giudiziale che sancisce l’assegnazione della casa familiare avverso la procedura esecutiva avviata dal creditore munito di ipoteca su tale immobile, con trascrizione del suddetto diritto reale di garanzia precedente rispetto al provvedimento di assegnazione della casa.
Fino ad oggi, l’orientamento consolidato dettato dalla Suprema Corte di Cassazione stabiliva che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario fosse opponibile, sebbene non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dall’assegnazione, ovvero, ove il titolo fosse stato trascritto in precedenza, anche oltre i nove anni. Tale indirizzo giurisprudenziale fondava le proprie radici sull’art 6, comma VI, l. 898/1970, poi sostituito dall’art 11 l. 74/1987, applicabile anche in materia di separazione personale dei coniugi, che così recita: “L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”.
Il Tribunale di Bari ha ritenuto superato il sopracitato orientamento in virtù dei recenti interventi normativi che hanno implicitamente abrogato l’art 6, comma VI l. 898/1970.
Con legge n. 54/2006 è stato infatti introdotto, in tema di separazione, l’art 155 quater c.c stante il quale “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643 c.c”.
Tale articolo è stato poi abrogato dall’art. 106 d.lgs 154/2013, ma la disposizione suddetta è stata trasposta e mantenuta nell’art. 337 sexies del codice civile.
Tenuto conto che l’art 4 della l 54/2006 prevede che le norme in essa contenute si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, il Tribunale di Bari è quindi pervenuto alla diversa e innovativa conclusione che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, trascritto prima del pignoramento, non sia opponibile all’esecuzione forzata di cui sia parte il terzo creditore munito di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’immobile.
Nel caso di specie, altresì, l’organo giudicante ha stabilito che il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di accoglimento o rigetto che definisce la fase sommaria dell’opposizione (anche se non definitivo) deve disporre sulle spese processuali sostenute, con la possibilità di poter ridiscutere tale statuizione nell’eventuale giudizio di merito.
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