Il contratto di affitto è regolato dal codice civile agli articoli da 1615 a 1654. In questa sede è opportuno fare una precisazione. Nel linguaggio corrente, si usa quasi sempre il termine “affitto”, quando invece si dovrebbe utilizzare il termine “locazione”.
Infatti, l’affitto, altro non è che un particolare tipo di locazione avente oggetto il godimento di una cosa, mobile, immobile o anche un’universalità di mobili (come l’azienda), avente carattere produttivo (si pensi, a titolo esemplificativo, a terreni coltivabili ed esercizi commerciali).
Pertanto l’affittuario dovrà curarne la gestione, in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione, in cambio dei frutti e delle altre utilità della cosa.