Ai sensi dell’arti 1571 c.c. la locazione è quel contratto con il quale una parte, giuridicamente denominata “locatore” (ma che nel gergo comune viene chiamato “proprietario” o “padrone di casa”), si obbliga a far godere ad un’altra parte, detta “conduttore” o “ locatario” (ma che impropriamente viene chiamato “inquilino” o “affittuario”), un bene, mobile o immobile, per un determinato periodo di tempo, ed in cambio di un corrispettivo di denaro.
La disciplina generale della locazione, in generale, trovasi, nel codice civile, agli articoli dal 1571 al 1614.
Tuttavia, poiché le tipologie di locazione possono essere diverse (ad uso abitativo, o ad uso commerciale), occorrerà fare riferimento alle specifiche legislazioni in materia, che potrete visionare nelle apposite sezioni di questo sito.
In questa sede possiamo accennare che il contratto di locazione è un contratto “consensuale” e ad “effetti obbligatori”.
“Consensuale” è quel contratto che si perfeziona al momento dello scambio del consenso tra le parti e del raggiungimento dell’accordo, senza quindi, necessariamente, la materiale consegna della cosa.
“A effetti obbligatori”, significa che dal contratto non sorge in capo al destinatario alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.