Con la recentissima sentenza in commento, depositata giorno 27 marzo 2017, la I sezione civile della Corte di Cassazione prende posizione sul rapporto tra riconoscimento del figlio e ascolto del minore infraquattordicenne, nel quadro dei principi relativi al best interest of the child, che animano i procedimenti che lo riguardano.
La vicenda trae origine da un ricorso proposto dalla madre della bambina avverso la sentenza della corte di Appello, a seguito di un travagliato iter giudiziale, promosso dal padre della minore, che chiedeva di poter riconoscere la propria figlia, nonostante la ferma opposizione della madre. La corte distrettuale si era già precedentemente pronunciata in merito, dando ragione al padre, e la sentenza era stata cassata, per la mancata audizione della minore sulla questione. All’esito del giudizio del rinvio, la madre, soccombente propone nuovamente ricorso per Cassazione.
Gli ermellini, dichiarati infondati i primi due motivi del ricorso, di natura processuale, colgono l’occasione per tracciare un punto della questione, anche alla luce delle intervenute modifiche legislative all’art. 250 c.c. che regola il procedimento per il riconoscimento del figlio minore e affermano che “il quadro normativo attuale […] impone un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica […] con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia”. Questo bilanciamento, poi, come afferma la corte “non può costituire il frutto di una valutazione astratta”, ma opera in concreto, proprio mediante l’audizione del minore, che come stabilito già nella sentenza che disponeva il rinvio al giudice di merito, “è considerata “la prima fornte del convincimento del giudice”.
E’ tale l’importanza dell’audizione del minore, che ai sensi dell’art. 250 n. 2 “il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 14 anni non produce effetto senza il suo assenso”, diversamente dal rifiuto del consenso da parte del genitore, per il minore infra quattordicenne, che va invece bilanciato col suo superiore interesse.
Per questo, la Corte cassa la sentenza distrettuale, con rinvio al giudice di merito, ribadendo che “l’imprescindibilità dell’audizione, nei termini sopra delineati, non solo consente di realizzare la presenza in giudizio dei figli, in quanto parti “sostanziali” del procedimento (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto”.
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