Se la società fornitrice del banchetto nuziale serve cibo avariato agli ospiti dei neo sposi, intossicandoli, il contratto tra le due parti non è stato correttamente adempiuto. Anche se il danno subito dagli sposi non è di tipo patrimoniale, ma solo morale ed esistenziale, questi hanno diritto al risarcimento, in quanto il contratto era finalizzato a tutelare un interesse specifico, stabilito e concordato tra le parti, e cioè un impeccabile servizio gastronomico con cibo fresco e di qualità.
Il caso, purtroppo, è un classico caso di scuola: gli sposi offrono un banchetto agli invitati, i quali, tornano a casa accusando forti dolori gastro intestinali e all’addome. Gli sposi, quindi non saldano il conto, si oppongono al decreto ingiuntivo ottenuto nel frattempo nei loro confronti dalla società fornitrice del ricevimento nuziale, e avanzano domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Tribunale di Paola, nell’accordare il risarcimento, segue l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui anche in caso di inadempimento contrattuale può sorgere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, purché ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o vi sia stata lesione di diritti inviolabili della persona (Cass. SS. UU.11-11-2008, n. 26972). A parere del Tribunale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sorge anche non necessariamente con la violazione di diritti inviolabili, o da prescrizione legislativa, o dalla consumazione di reato ex ar. 185 c.p.. Infatti, in ambito contrattuale, argomenta il Tribunale, non c’è una legge che stabilisce gli interessi da tutelare, ma sono i contraenti che fissano gli scopi concreti del contratto, e quindi gli interessi che con esso vogliono raggiungere. Interessi non necessariamente patrimoniali o riconosciuti dalla Costituzione.
Se è vero, come chiarito in molte occasioni dalla Suprema Corte, che il risarcimento di danno non patrimoniale presuppone la frustrazione degli interessi che il contratto vuole realizzare, e se questi interessi sono di natura non economica e non per forza attinenti a diritti inviolabili, ne discende che da detta frustrazione qualora comporti un danno di tipo morale o esistenziale non può che derivarne l’obbligo di risarcimento. Si aggiunga che nel caso in specie, considerata la gravità dell’inadempimento, nonché la stretta correlazione tra i danni denunciati e l’inesatta esecuzione della prestazione contrattuale, la richiesta della coppia risponde a pieno titolo ai requisiti di risarcibilità di cui agli artt. 1174, 1223,1227 e 1455 c.c.
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