E gli innovativi profili sanzionatori adottati dalla recente giurisprudenza
Nel provvedimento de quo il Tribunale evidenzia quindi la necessità di disporre l’allontanamento dei tre minori “dal contesto ambientale e familiare descritto, permeato da dinamiche malavitose e da valori improntati ad una sub-cultura con un travisato senso dell’onore e del rispetto”, e ciò a causa dell’elevato rischio per i medesimi “di subire ulteriori vessazioni e di acquisire una deteriore cultura malavitosa (improntata ai valori “tribali” sopra descritti), nell’assenza di valide figure di riferimento.
La mancanza di valide figure di riferimento – afferma il Tribunale – è da valutare non solo in riferimento non solo ai nonni ed allo zio materno (soggetti che secondo la prospettazione accusatoria avrebbero indotto con i loro maltrattamenti la Cacciola al suicidio), ma anche in riferimento allo stesso padre dei tre minorenni: infatti “le ripetute condanne per reati di criminalità organizzata, il lungo periodo di detenzione, la consequenziale assenza educativa dalla vita dei figli e il mancato dissenso in ordine al coinvolgimento della figlia di appena 14 anni nella vicenda concernente la ritrattazione della madre” evidenzierebbero “il pieno coinvolgimento del padre nelle dinamiche familiari segnalate e comunque in contesti di criminalità organizzata, in uno con il mancato riscontro di segnali di resipiscenza”.
Oltre a disporre l’allontanamento dei minori dall’ambito familiare ed il loro collocamento in case-famiglia da reperire preferibilmente fuori dal territorio di origine, il tribunale ha disposto il divieto di incontro dei minori con i familiari, delegando tuttavia gli organismi competenti ad effettuare una indagine conoscitiva “volta a verificare la sussistenza nell’ambito parentale di figure valide ed estranee alla cultura stigmatizzata cui eventualmente affidare i minori”.
Come evidenziato, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo presentato dalla nonna materna avverso detto provvedimento, sostanzialmente affermando il diritto del minore di crescere all’interno della “famiglia biologica”.
La Corte di Appello, nel ripercorrere la tragica vicenda di Maria Concetta Cacciola, ha rigettato il reclamo, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale.
Come si può evincere quindi dalla lettura del provvedimento e dall’esame del caso specifico non si tratta, come da più voci sostenuto, di un improvvido provvedimento che creerebbe il rischio di provocare una trasmigrazione “di migliaia di ragazzi verso luoghi ritenuti immuni dal fenomeno mafioso”.
E’ certamente vero, per come ripetutamente affermato da don Ciotti, che proprio nei luoghi in cui il fenomeno mafioso è endemico, lì è necessario contrastarlo con iniziative di risanamento che coinvolgano i giovani, ma in attesa che il velo che ammanta gli ambienti crimogeni sia squarciato dai raggi di sole della scuola, della cultura, del lavoro, dello sport e della educazione alla legalità, ritengo personalmente doveroso che la giustizia affronti la problematica della “influenza nefasta della pedagogia mafiosa basata su omertà, obbedienza e sottomissione” e ne cerchi soluzioni (anche se perfettibili) che hanno il merito, se non altro, di mantenere viva la discussione sull’argomento dei minori quali vittime “dirette” e “indirette” del reato.