Commento alla sentenza 7981 del 2014 su art. 2941 del Codice Civile: il termine di prescrizione non è sospeso in caso di separazione e decorre dalle singole scadenze di pagamento.
La Corte di Cassazione con la sent. n. 7981 del 2014 ha affermato un principio importante a proposito delle regole sulla prescrizione da applicarsi in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati.
La prescrizione estingue i diritti qualora il titolare dell’azione non li eserciti nell’arco temporale previsto dalla legge. L’art. 2941 c.c. prevede che, per i rapporti tra i coniugi, il termine di prescrizione resti sospeso qualora essi non esercitino alcun diritto.
La questione sottoposta alla Corte era se, anche nell’ipotesi di separazione, i termini di prescrizione dovessero considerarsi sospesi, come se gli ex coniugi fossero ancora legati da vincolo matrimoniale.
Nel caso di specie, la Corte ha statuito che, in caso di separazione, non opera l’art. 2941 c.c. che prevede appunto la sospensione della prescrizione per i rapporti tra i coniugi.
Ciò significa che, in seguito alla separazione, qualora il coniuge tenuto alla corresponsione del mantenimento non adempia, il termine di prescrizione non è sospeso ma comincerà a decorrere dalle singole scadenze di pagamento.
La vicenda riguardava il caso di una donna che, in seguito alla separazione, aveva richiesto al proprio ex coniuge il pagamento di quanto dovuto e non adempiuto a titolo di assegno di mantenimento dal 1980 al 2002.
In primo grado, il Tribunale di Torino aveva stabilito che si applicasse l’art. 2941 c.c. e che il termine di prescrizione fosse sospeso, trattandosi di rapporti tra coniugi.
Secondo il Tribunale, ciò legittimava la donna all’esercizio dell’azione legale.
In secondo grado, invece, la Corte d’Appello aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal marito affermando la non applicabilità dell’art. 2941 c.c. nei rapporti tra coniugi separati poiché, in seguito alla decisione giudiziale di separazione, il rapporto era già entrato in crisi e non poteva parlarsi di vincolo coniugale in senso proprio.
A fondamento delle suddette conclusioni vi erano delle precedenti decisioni (Corte di Cass. n. 12333/1998 e n. 6975/2005) che consideravano il termine di prescrizione del diritto al mantenimento decorrente non dalla data della sentenza di separazione ma dalle singole scadenze di pagamento. Tuttavia, tali precedenti giurisprudenziali non affrontavano il problema relativo alla sospensione o meno della prescrizione del diritto nelle ipotesi di separazione.
In seguito alla proposizione del ricorso per cassazione da parte della donna, la Corte ha chiarito che tra coniugi separati non si può considerare operante l’art. 2941 c.c. e quindi la regola secondo cui il decorso della prescrizione sarebbe sospeso, come accade per i rapporti tra persone ancora legate da vincolo di coniugio.
Infatti, afferma la Corte, occorre operare una svolta rispetto al precedente orientamento, in base al quale il vincolo matrimoniale, in seguito alla separazione, sarebbe attenuato ma pur sempre sussistente.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, dichiara che la regola di cui all’art. 2941 c.c. va riferita al “vincolo matrimoniale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione tra coniugi”.
Inoltre, viene ribadito il principio consolidato nella precedente giurisprudenza, secondo cui il diritto all’assegno di mantenimento, avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, “non si prescrive con decorrenza da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento”.
Di conseguenza, in caso di coniugi separati, la prescrizione del diritto al versamento dell’assegno di mantenimento non è sospesa come, invece, previsto dall’art. 2941 c.c. per i rapporti tra coniugi e decorre dalle singole scadenze di pagamento.
In considerazione della suddetta conclusione, la Corte ha considerato prescritto il diritto all’assegno di mantenimento vantato dalla ricorrente poiché trattasi di termine non sospeso e decorso inutilmente e ha quindi rigettato il ricorso proposto.
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