Gli artt. 147, 315 bis, 337 ter, co 3, e 332 bis cod. civ., recentemente modificati dalla l. 219/2012 e dal D.lgs. 154/2013, fissano, in ossequio all’art. 30 Cost., la regola della comune responsabilità genitoriale, valida anche in caso di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla stregua della quale i figli nati sia in costanza, sia fuori dal matrimonio hanno il diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti da entrambi i genitori, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni naturali.
All’uopo, l’art. 337 ter cod. civ. prescrive la regola dell’affidamento condiviso della prole ad opera di entrambi i genitori, suscettiva di deroga unicamente ove non rispondente all’interesse morale e materiale di essa (a conferma: Cass civ, n. 16594/2008).
Inoltre, dalle norme evidenziate si evince il principio della bigenitorialità, in virtù del quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, diritto peraltro proclamato dall’art. 24 del Trattato sui diritti dell’Unione Europea e dall’art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, oltre che da numerose pronunce della Corte E.D.U. [Leggi di più…] infoIl genitore che scredita l’altro agli occhi della prole può essere condannato a risarcire il danno