L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla Legge n. 6/2004 finalizzato a tutelare tutti quei soggetti che hanno la capacità di agire, ossia di compiere atti giuridici da soli ma che per effetto di una menomazione o di infermità fisica o psichica sono impossibilitati a provvedere ai propri interessi.
Attraverso l’intervento temporaneo o permanente del c.d. amministratore di sostegno, la Legge tutela tutti coloro che non possono espletare atti di vita quotidiana più o meno autonomamente.
La nomina di un amministratore di sostegno si rende necessaria in tutti quei casi in cui non sussistono le condizioni per la dichiarazione di inabilitazione o interdizione.
La domanda si propone con ricorso dinanzi al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona priva in tutto o in parte di autonomia.
L’amministrazione di sostegno può essere richiesta dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato (solo se è stata pronunciata una sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione) ovvero da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 417 c.c. quali il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore, il curatore e il Pubblico Ministero.
L’amministratore di sostegno può essere scelto dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata oppure è nominato dal Giudice Tutelare, qualora per gravi motivi quest’ultimo ritenga che sia necessario scegliere una persona diversa da quella indicata.
L’amministrazione di sostegno comporta una limitazione della capacità di agire della persona sottopostavi che potrà compiere solamente gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana, mentre in tutti gli altri casi sarà assistito dall’amministratore.