Come è noto, con Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012 n. 27, sono state abrogate le norme concernenti le tariffe professionali. Il provvedimento, che ha riguardato svariate tipologie di professionisti ha toccato anche il mondo dell’avvocatura.
In assenza di indici legislativamente fissati cui commisurare il compenso che il professionista può richiedere per l’attività espletata oggi il compenso è affidato alla libera contrattazione tra le parti. Ciò ha comportato immediati riflessi anche sulla difficoltà di liquidare le parcelle dei professionisti da parte degli organi giudiziali, tanto che il legislatore ha cercato di porre immediato rimedio dettando le norme cui il Giudice può affidarsi ai fini della liquidazione e, in virtù di ciò, è stato emesso il regolamento ministeriale attuativo dell’articolo 9 del Decreto Legge n. 1/2012.
Il succitato regolamento detta i parametri per le liquidazioni giudiziali distinguendo le prestazioni professionali forensi a seconda che l’attività sia stragiudiziale o giudiziale e, in quest’ultimo caso, a seconda che si tratti di attività penale o civile, amministrativa o tributaria.
Il regolamento, al fine di diminuire il contenzioso pendente, sollecita l’attività degli avvocati mirata alla conciliazione della fattispecie.
Viene altresì giustamente valorizzata l’importanza dell’attività stragiudiziale in ragione del pregio dell’opera prestata dal legale, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, nonchè dell’eventuale urgenza della prestazione.
Il regolamento emesso con Decreto Ministeriale è scaricabile cliccando qui.