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Articoli 17 e 17 bis del codice deontologico forense

9 Dicembre 2011 Da Studio Legale Arcoleo

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Si riporta di seguito il testo degli articoli 17 e 17 bis del codice deontologico forense, in materia di pubblicità ed informazioni sull’esercizio della professione:

ARTICOLO 17: INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’ordine. (1)
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. (1)
II – E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III – E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.] (3)
IV – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
(1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: “Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività”.
(2) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: “I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento”.
(3) Canoni abrogati dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

ART. 17 BIS. – MEZZI DI INFORMAZIONE CONSENTITI. (1)

L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
– la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
– il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
– la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
– il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
– i titoli accademici;
– i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
– l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
– i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
– le lingue conosciute;
– il logo dello studio;
– gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
– l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
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