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	<title>Studio Legale Arcoleo</title>
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	<description>Sito di Informazione Giuridica</description>
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		<title>Presentazione del nuovo sito dello Studio Legale Arcoleo</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo Studio Legale Arcoleo è lieto di presentare oggi la nuova versione del proprio sito www.arcoleo.it. Presente da alcuni anni sul web con risultati di visite giornaliere davvero sorprendenti, il nostro sito rappresenta per noi la necessità di interfacciarsi in modo nuovo e moderno con l&#8217;utenza ed i nostri clienti. Sappiamo come nell&#8217;ambito del web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Arcoleo è lieto di presentare oggi la nuova versione del proprio sito www.arcoleo.it.</p>
<p>Presente da alcuni anni sul web con risultati di visite giornaliere davvero sorprendenti, il nostro sito rappresenta per noi la necessità di interfacciarsi in modo nuovo e moderno con l&#8217;utenza ed i nostri clienti.</p>
<p>Sappiamo come nell&#8217;ambito del web una delle priorità principali per chi gestisce un sito è quella di poter aggiornare velocemente ed agevolmente le pagine e gli articoli presentati all&#8217;utenza finale. E&#8217; proprio in quest&#8217;ottica che abbiamo deciso di abbandonare le ormai obsolete pagine statiche del nostro sito per dedicarci ad un sito più snello e facilmente modificabile.</p>
<p>Per tale motivo abbiamo deciso di mantenere una veste grafica simile a quella precedente, ormai familiare a numerosi utenti, per dedicarci piuttosto a profonde modifiche strutturali nella parte del sito non visibile, grazie ad un nuovo linguaggio di programmazione e a solidi strumenti di publishing.<span id="more-283"></span></p>
<p>Questi nuovi strumenti ci permetteranno di aggiornare con pochi clic le pagine del sito, agevolando la nostra comunicazione con l&#8217;utente e, ci auguriamo, migliorando i servizi messi a vostra disposizione.</p>
<p>Come piccola curiosità a conclusione di questo breve articolo di presentazione, pubblichiamo le immagini del percorso evolutivo del nostro sito nel corso degli anni. Buona navigazione!</p>
<div id="attachment_568" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-568 " title="2006" src="http://www.arcoleo.it/wp-content/uploads/2010/12/2006.jpg" alt="" width="600" height="289" /><p class="wp-caption-text">Home Page 2006: sito in versione &quot;tabella&quot;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_569" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-569 " title="2007" src="http://www.arcoleo.it/wp-content/uploads/2010/12/2007.jpg" alt="" width="600" height="422" /><p class="wp-caption-text">Home Page 2007: sito in versione &quot;tabella rivisitata&quot;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_570" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-570 " title="2008" src="http://www.arcoleo.it/wp-content/uploads/2010/12/2008.jpg" alt="" width="600" height="535" /><p class="wp-caption-text">Home Page 2008: introduzione dei CSS e abbandono delle tabelle</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_571" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-571  " title="2010" src="http://www.arcoleo.it/wp-content/uploads/2010/12/2010.jpg" alt="" width="600" height="362" /><p class="wp-caption-text">Home Page 2010: introduzione di animazioni Flash e rivisitazione della veste grafica</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_572" class="wp-caption aligncenter" style="width: 542px"><img class="size-full wp-image-572 " title="2012" src="http://www.arcoleo.it/wp-content/uploads/2010/12/2012.jpg" alt="" width="532" height="751" /><p class="wp-caption-text">Home Page 2012: introduzione di PHP, JavaScript e nuove funzionalità</p></div>
<p style="text-align: right;"><em>Il WebMaster</em></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Trovare Avvocati a Palermo</title>
		<link>http://www.arcoleo.it/avvocatipalermo</link>
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		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoleo.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Digitando &#8220;avvocati palermo&#8221; in un qualsiasi motore di ricerca, all&#8217;utente vengono restituiti migliaia di risultati; molti di questi sono del tutto inutili per chi sta cercando un avvocato a Palermo con determinate caratteristiche. Per questo motivo segnaliamo in questa pagina quella che secondo noi è la migliori risorsa per trovare un avvocato a Palermo in base alle materie trattate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitando &#8220;avvocati palermo&#8221; in un qualsiasi motore di ricerca, all&#8217;utente vengono restituiti migliaia di risultati; molti di questi sono del tutto inutili per chi sta cercando un avvocato a Palermo con determinate caratteristiche.</p>
<p>Per questo motivo segnaliamo in questa pagina quella che secondo noi è la migliori risorsa per trovare un avvocato a Palermo in base alle materie trattate (e che quindi interessano davvero all&#8217;utente!).<span id="more-513"></span></p>
<p>In primis segnalamo le <a href="http://www.arcoleo.it/materie-trattate-studio-legale-arcoleo">materie trattate</a> dai nostri studi legali di Palermo e Carini:</p>
<p>- <a href="http://www.arcoleo.it/materie-trattate-studio-legale-arcoleo/diritto-di-famiglia">Diritto di famiglia</a></p>
<p>- <a href="http://www.arcoleo.it/materie-trattate-studio-legale-arcoleo/contrattualistica">Contrattualistica</a></p>
<p>- Diritto minorile civile e penale</p>
<p>- Locazioni</p>
<p>- Recupero crediti</p>
<p>- Risarcimento del danno</p>
<p>- <a href="http://www.arcoleo.it/divorzi-e-separazioni">Separazioni e divorzi</a></p>
<p>- <a href="http://www.arcoleo.it/materie-trattate-studio-legale-arcoleo/successioni-e-donazioni">Successioni e donazioni</a></p>
<p>- Transazioni</p>
<p>- Questioni condominiali</p>
<p>- <a href="http://www.arcoleo.it/domiciliazioni-a-palermo-e-provincia">Servizio domiciliazione</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se le materie da noi trattate soddisfano le vostre esigenze potete contattarci gratuitamente <a href="http://www.arcoleo.it/contatti-studio-legale-arcoleo">via mail</a> oppure telefonicamente cliccando su questo pulsante: <a title="Chiamaci gratis!" href="http://www.icitta.it/arcoleo_studio_legale-3165408-a.html" target="_blank"><img src="http://www.icitta.it/immagini/contattaci_su_icitta.jpg" alt="Arcoleo Studio Legale su ICittà" width="137" height="29" border="0" /></a></p>
<p>Di seguito trovate invece la migliore directory per trovare avvocati a Palermo e in altre città d&#8217;Italia in base alle materie trattate dall&#8217;avvocato:</p>
<p><a href="http://www.avvocati24.ilsole24ore.com/">Avvocati24</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Separazioni e Divorzi</title>
		<link>http://www.arcoleo.it/divorzi-e-separazioni</link>
		<comments>http://www.arcoleo.it/divorzi-e-separazioni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nostri articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Arcoleo/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno costosa per porre fine al proprio rapporto matrimoniale. Essa si basa sostanzialmente nell&#8217;accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale. Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scelta della separazione  consensuale è senza dubbio la via più celere e meno costosa per porre  fine al proprio rapporto matrimoniale.</p>
<p>Essa si basa sostanzialmente nell&#8217;accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale.</p>
<p>Il  tempo medio per ottenere una separazione consensuale  (cioè il tempo  intercorrente tra il deposito del ricorso e  l&#8217;omologazione del  Tribunale) è di circa 3 &#8211; 5 mesi, a fronte di un  periodo molto più  lungo (2-3 anni) per addivenire ad una separazione di  tipo giudiziale.</p>
<p>Inoltre  nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere  ulteriormente  allungati da un&#8217;eventuale appello o ricorso in  cassazione.</p>
<p>Trascorsi tre anni dal giorno della separazione è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.</p>
<p>Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi ed il costo della procedura.</p>
<p>La  procedura di separazione consensuale (e anche quella di divorzio   congiunto), si instaura con la presentazione di un ricorso al Tribunale  del luogo di residenza o domicilio dell&#8217;uno o dell&#8217;altro coniuge.<span id="more-289"></span></p>
<p>Appena  depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il  fascicolo  d&#8217;ufficio ed il presidente del tribunale fissa con decreto  l&#8217;udienza  alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di  solito circa  tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).</p>
<p>Nel  corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di   conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è un evento estremamente   raro. Nella suddetta ipotesi verrebbe redatto verbale di conciliazione   in cui sarebbe annotata tale volontà.</p>
<p>L&#8217;ipotesi  più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano  la loro  volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.</p>
<p>Il  Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto  richiesto nel  ricorso e la normativa vigente in materia, ponendo  particolare  attenzione e cura all&#8217;aspetto dell&#8217;affidamento e del  mantenimento della  prole.</p>
<p>Si tratta della  c.d. omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità  degli accordi di separazione  alla legge; è un procedimento che si  instaura d&#8217;ufficio e segna la  fase ultima della separazione  consensuale, conferendo piena efficacia  agli accordi di separazione.</p>
<p>A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l&#8217;instaurarsi di una lite giudiziale.</p>
<p>Peculiarità della separazione giudiziale, è la possibilità dell&#8217;addebito della separazione ad uno dei coniugi.</p>
<p>E&#8217;  infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al  Tribunale  di dichiarare l&#8217;altro coniuge come unico responsabile del  fallimento  coniugale. L&#8217;art. 151 del codice civile stabilisce che&#8221; il  Giudice  dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a  quale  dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione  del suo  comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.&#8221;</p>
<p>Diversi  sono i comportamenti ed i fatti che possono portare  all&#8217;addebito di una  separazione. Prescindendo dalle scontate ipotesi di  violenza o  commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti  dell&#8217;altro  (che in taluni casi rendono ammissibile anche il divorzio  immediato),  vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso  riferimento  in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per  l&#8217;addebito  della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni  psicologiche, il  rifiuto nell&#8217;esercitare l&#8217;atto sessuale, l&#8217;estrema  gelosia,  l&#8217;atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare  all&#8217;altro i  mezzi di sostentamento, ecc.</p>
<p>Anche  per ciò che concerne il divorzio è prevista la possibilità per  i  coniugi di instaurare una procedura di tipo congiunto, risparmiando   notevolmente in termini di tempo e di denaro.</p>
<p>Il  ricorso per divorzio congiunto viene  presentato dai coniugi quando sono  passati tre anni dalla avvenuta  separazione. (Vi sono anche dei casi in  cui non si devono attendere i  tre anni dalla avvenuta separazione, che  però non trattiamo per brevità  di esposizione).</p>
<p>Il ricorso deve indicare le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi.</p>
<p>Il Tribunale valuterà la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all&#8217;interesse dei figli.</p>
<p>Qualora  il contenuto del ricorso non sia ritenuto conforme alla  legge o  all&#8217;interesse della prole il Tribunale, previa emissione degli  idonei  provvedimenti urgenti, nominerà un giudice istruttore, il quale,   attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle   clausole pattuite alla Legge.</p>
<p>In tal caso il giudizio diventerà di tipo ordinario, con l&#8217;obbligo della difesa tecnica.</p>
<p>Al contrario, se il Tribunale, ritiene che il contenuto del ricorso è conforme alla legge, emetterà la sentenza di divorzio.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Articoli 17 e 17 bis del codice deontologico forense</title>
		<link>http://www.arcoleo.it/articoli-17-e-17-bis-del-codice-deontologico-forense</link>
		<comments>http://www.arcoleo.it/articoli-17-e-17-bis-del-codice-deontologico-forense#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli di Legge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/Arcoleo/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Si riporta di seguito il testo degli articoli 17 e 17 bis del codice deontologico forense, in materia di pubblicità ed informazioni sull&#8217;esercizio della professione: ARTICOLO 17: INFORMAZIONI SULL&#8217;ATTIVITA&#8217; PROFESSIONALE L&#8217;avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell&#8217;informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell&#8217;affidamento della collettività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riporta di seguito il testo   degli articoli 17 e 17 bis del codice deontologico forense, in materia di   pubblicità ed informazioni sull&#8217;esercizio della professione:</p>
<p>ARTICOLO 17: INFORMAZIONI SULL&#8217;ATTIVITA&#8217; PROFESSIONALE</p>
<p>L&#8217;avvocato può dare   informazioni sulla propria attività professionale.<br />
 Il contenuto e la forma   dell&#8217;informazione devono essere coerenti con  la finalità della tutela dell&#8217;affidamento della collettività e  rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è  verificato dal competente Consiglio dell&#8217;ordine. (1)<span id="more-280"></span><br />
 Quanto al contenuto, l&#8217;informazione deve essere conforme a verità e  correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal    segreto professionale. L&#8217;avvocato non può rivelare al pubblico il nome  dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.<br />
 Quanto alla forma e alle   modalità, l&#8217;informazione deve rispettare la dignità e il decoro della   professione.<br />
 In ogni caso, l&#8217;informazione non deve assumere i connotati della   pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
 I &#8211; Sono consentite, a fini   non lucrativi, l&#8217;organizzazione e la  sponsorizzazione di seminari di studio, di   corsi di formazione  professionale e di convegni in discipline attinenti alla   professione  forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di    avvocati. (1)<br />
 II &#8211; E&#8217; vietato offrire, sia direttamente che per   interposta  persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli    utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in  luoghi   pubblici o aperti al pubblico.<br />
 III &#8211; E&#8217; altresì vietato all&#8217;avvocato   offrire, senza esserne  richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè,   rivolta a una  persona determinata per un specifico affare.] (3)<br />
 IV &#8211; E&#8217;   consentita l&#8217;indicazione del nome di un avvocato defunto,  che abbia fatto parte   dello studio, purchè il professionista a suo  tempo lo abbia espressamente   previsto o abbia disposto per testamento  in tal senso, ovvero vi sia il consenso   unanime dei suoi eredi.<br />
 (1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera   del 18 gennaio  2007. La precedente versione così recitava: &#8220;Il contenuto e la   forma  dell&#8217;informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela    dell&#8217;affidamento della collettività&#8221;.<br />
 (2) Canone così modificato dal CNF con   la delibera del 18 gennaio  2007. La precedente versione così recitava: &#8220;I &#8211; Sono   consentite, a  fini non lucrativi, l&#8217;organizzazione e la sponsorizzazione di   seminari  di studio, di corsi   di formazione professionale e di convegni in  discipline attinenti alla   professione forense da parte di avvocati o  di società o di associazioni di   avvocati, previa approvazione del  Consiglio dell&#8217;ordine del luogo di svolgimento   dell&#8217;evento&#8221;.<br />
 (3) Canoni abrogati dal CNF con la delibera del 18 gennaio   2007.</p>
<p>ART. 17 BIS. &#8211; MEZZI DI INFORMAZIONE CONSENTITI. (1)</p>
<p>L’avvocato che intende dare   informazione sulla propria attività professionale deve indicare:<br />
 &#8211; la   denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi  dei professionisti   che lo compongono qualora l&#8217;esercizio della  professione sia svolto in forma   associata o societaria;<br />
 &#8211; il Consiglio dell&#8217;Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;<br />
 &#8211; la sede principale di   esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i  recapiti, con l&#8217;indicazione di   indirizzo, numeri telefonici, fax,  e-mail e del sito web, se attivato.<br />
 &#8211; il   titolo professionale che consente all&#8217;avvocato straniero  l&#8217;esercizio in Italia,   o che consenta all&#8217;avvocato italiano  l&#8217;esercizio all&#8217;estero, della professione   di avvocato in conformità  delle direttive comunitarie. <br />
 Può indicare:<br />
 &#8211; i   titoli accademici;<br />
 &#8211; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli   istituti universitari;<br />
 &#8211; l&#8217;abilitazione a esercitare avanti alle   giurisdizioni superiori;<br />
 &#8211; i settori di esercizio dell&#8217;attività   professionale e, nell&#8217;ambito di questi, eventuali materie di attività   prevalente;<br />
 &#8211; le lingue conosciute; <br />
 &#8211; il logo dello studio;<br />
 &#8211; gli   estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;<br />
 &#8211;   l&#8217;eventuale certificazione di qualità dello studio; l&#8217;avvocato che  intenda fare   menzione di una certificazione di qualità deve  depositare presso il Consiglio   dell&#8217;Ordine il giustificativo della  certificazione in corso di validità e   l&#8217;indicazione completa del  certificatore e del campo di applicazione della   certificazione  ufficialmente riconosciuta dallo Stato.<br />
 Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal   primo comma.<br />
 Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o   pubblicitari  mediante l&#8217;indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun    tipo.</p>
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